Promemoria scadenze al 30 Giugno 2023

Sintesi dei principali adempimenti con scadenza prevista per la data di Venerdì 30 Giugno 2023. Le scadenze di seguito indicate riguardano sia adempimenti già noti che nuove pratiche relative al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) alle quali vi invitiamo a prestare massima attenzione.

Scadenze:

  • Deposito sul RUNTS del bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2022: per chi fa bilancio per cassa: (modello D) anno 2022 per ETS con entrate inferiori a € 220.000,00; per chi fa bilancio per competenza: pubblicazione sul sito del Runts Bilancio d’esercizio (stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione) per ETS con entrate superiori a € 220.000,00. Tale documentazione dovrà essere accompagnata dal verbale d’approvazione dell’Assemblea dei Soci, e ove presente dalla relazione dell’Organo di Controllo. Il bilancio, e tutti i documenti citati, andranno pubblicati in formato PDF/A. Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare, e pubblicare nel proprio sito internet, anche il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali a norma dell’art 14 del D.Lgs 117/2017.
  • Pubblicazione sul sito del RUNTS Rendiconto Raccolte pubbliche occasionali di fondi: Chi, nel corso dell’anno 2022 ha effettuato raccolte occasionali di fondi deve allegare il verbale/rendiconto (come da modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale GU Serie Generale n.170 del 22-07-2022) debitamente compilato e firmato. Tale dato è quello che viene già riportato in bilancio alla voce C2) “ raccolta fondi occasionale ”. Coloro i quali invece hanno effettuato raccolte abituali di fondi (come previsto da statuto) e come indicato in bilancio C1) alla voce “raccolta fondi abituale”, non sono obbligati ad allegare la relativa documentazione al RUNTS
  • Aggiornamento sul RUNTS del numero degli associati, lavoratori e volontari: Sia per le associazioni di promozione sociale (Aps) che per le organizzazioni di volontariato (ODV), occorre effettuare l’aggiornamento (o almeno un controllo) del numero degli associati, lavoratori e volontari non occasionali. Tale adempimento è previsto per verificare la permanenza dei requisiti minimi previsti da legge sotto il profilo della base associativa, della forza-lavoro e del volontariato. Con riguardo agli associati, si dovranno indicare il numero delle persone fisiche e quello degli enti associati specificando se questi ultimi abbiano o meno la stessa qualifica dell’ente cui la pratica si riferisce (i.e. affine o non affine). Per quanto riguarda invece i lavoratori, nel computo dovranno intendersi i soli lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa. Nessun rilievo, dunque, ai fini dell’aggiornamento assume il numero di coloro che collaborano “una tantum” con l’ente. Si tratta, in particolare, di quelle previsioni del Codice del terzo settore (Dlgs 117/2017 o Cts) che richiedono obbligatoriamente agli enti dotati della qualifica di Odv e Aps: • per i Centri soci: una componente associativa di numero non inferiore a 7 persone fisiche • per le Strutture territoriali è consentita l’ammissione come associati di altri enti del terzo settore (Ets) o senza scopo di lucro diversi dalle APS, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Aps associate ; • per tutti: il numero di lavoratori non può essere superiore al 50% dei volontari (nel caso delle Odv) o anche alternativamente al 5% del numero degli associati  (nel caso delle APS). Le predette informazioni vanno aggiornate entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento al 31 dicembre precedente.
    Tuttavia, in caso di riduzione del numero degli associati al di sotto dei limiti sopra indicati, le APS e le ODV devono aggiornare l’informazione entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, fermo restando che il numero minimo di associati dovrà essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l’APS/ODV viene cancellata dal RUNTS (salvo che non formuli richiesta di iscrizione in altra sezione del medesimo registro).

Si ricorda inoltre, in linea generale, che:

  • A livello operativo, tutti gli aggiornamenti sul RUNTS dovranno essere variate direttamente in via telematica, sul portale del Runts – https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/ da parte del legale rappresentante della Odv/Aps/Ets.
  • E’ sempre bene verificare comunque e aggiornare puntualmente tutti i dati presenti all’interno del RUNTS e relativi alla propria associazione.
  • E’ sempre bene verificare che l’Associazione abbia comunicato al RUNTS di far parte della Rete Associativa ANCeSCAO A.P.S. accedendo con le credenziali SPID del legale rappresentante e verificando nella sezione anagrafica o variazione la verifica dell’iscrizione (SI o NO).
  • Per quanto riguarda le variazioni dei soggetti titolari di cariche sociali (Presidente, Consiglio Direttivo ecc..): vanno comunicate al RUNTS entro 30 giorni dalla variazione.
  • Per i centri di nuova adesione: i centri di nuova adesione dovranno comunicare al RUNTS, entro 30 giorni dalla medesima, la loro avvenuta adesione alla Rete Associativa ANCeSCAO APS; allo stesso modo, i centri non più soci dovranno provvedere a comunicare al RUNTS la cessazione della loro adesione alla Rete Associativa ANCeSCAO APS entro 30 giorni dalla cessazione stessa.
  • Obbligo di pubblicazione dei contributi e vantaggi pubblici ricevuti nell’anno sociale 2022: pubblicazione sul proprio sito (o sul sito della Rete Associativa Nazionale) o pagina Facebook dei contributi pubblici ricevuti se superiori a € 10.000,00 riferito all’anno solare 01.01.-31.12 (in totale, no singolo contributo). IN ALLEGATO: circolare e fac simile di modello di rendicontazione. 

Riferimento normativo: Legge. 124/2017 – Art. 1, commi 125-129

Entro: 30 Giugno 2023 – È però possibile procedere entro il 1° gennaio 2024 senza incorrere in sanzioni ai sensi dell’art. 22 bis del Decreto-legge 198/2022 (cosiddetto “Milleproroghe”). 

Chi lo deve fare?

Tutte le associazioni che nell’anno solare 2022 hanno ricevuto dalle Pubbliche Amministrazioni e/o dai soggetti ad esse equiparati, sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, complessivamente pari o superiori ad euro 10.000.

Note:

  1. Per soggetti equiparati alle Pubbliche Amministrazioni si intendono: società controllate da Pubblica Amministrazione; società in partecipazione pubblica; associazioni, fondazioni o enti di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
  2. In base agli ultimi chiarimenti ministeriali, le somme introitate a titolo di cinque per mille non sono soggette agli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa in parola. Per esse, troveranno applicazione gli specifici obblighi di pubblicità in capo ai beneficiari delle stesse, previsti dall’articolo 16, comma 5 del D.P.C.M. 23 luglio 2020
  3. Infine, si precisa che l’attribuzione del vantaggio da parte della Pubblica Amministrazione potrebbe avere ad oggetto non soltanto risorse finanziarie, ma anche risorse strumentali (come nel caso di un rapporto di comodato di un bene mobile o immobile): in tal caso, ai fini della prescritta indicazione della quantificazione del vantaggio economico assegnato, si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione che ha attribuito il bene in questione. Sarà pertanto cura delle associazioni beneficiarie di tale sostegno sollecitare la Pubblica Amministrazione affinché offra informazioni in merito.

Cosa devo fare?

Leggi tutte le indicazioni nel sito nazionale: https://www.ancescao.it/notizie/1695-promemoria-scadenze-al-30-giugno-2023 (articolo completo)